IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151; 
  Vista la direttiva 2001/112/CE del 20 dicembre 2001  del  Consiglio
concernente i succhi di frutta e altri  prodotti  analoghi  destinati
all'alimentazione umana; 
  Vista  la  direttiva  2012/12/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 aprile 2012 che modifica  la  direttiva  2001/112/CE
del Consiglio  concernente  i  succhi  di  frutta  e  altri  prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana; 
  Vista la direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione del 7
agosto 2013 che modifica le direttive  2002/55/CE  e  2008/72/CE  del
Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo  alla
denominazione botanica del pomodoro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 19 dicembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute,
delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'articolo 1 «Campo di applicazione» 
           del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 
 
  1. Al comma 1, dopo  le  parole:  «allegato  I»  sono  inserite  le
seguenti: «parte I». 
  2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal  presente  decreto
legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono  soggetti  alle  norme
comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed
in particolare al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare. 
  1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo,  si  applicano  le
definizioni di cui all'allegato II.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della Costituzione prevede che  l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151,  reca:
          «Attuazione  della  direttiva  2001/112/CE,  concernente  i
          succhi di  frutta  ed  altri  prodotti  analoghi  destinati
          all'alimentazione umana». 
              - La direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13  giugno
          2002, e' relativa alla commercializzazione delle sementi di
          ortaggi. 
              - La direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15  luglio
          2008, e' relativa alla commercializzazione  delle  piantine
          di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione  di  ortaggi,
          ad eccezione delle sementi. 
              - La direttiva 2009/145/CE della  Commissione,  del  26
          novembre 2009, prevede talune deroghe per  l'ammissione  di
          ecotipi e varieta' vegetali tradizionalmente  coltivati  in
          particolari localita' e regioni e minacciati  dall'erosione
          genetica, nonche' di  varieta'  vegetali  prive  di  valore
          intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma
          sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari  e
          per la commercializzazione di sementi  di  tali  ecotipi  e
          varieta'. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo 21
          maggio 2004, n. 151, nel testo risultante  dalle  modifiche
          apportate: 
              «Art. 1 (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica ai succhi di frutta e prodotti analoghi,
          destinati all'alimentazione umana e  definiti  all'allegato
          I, parte I. 
              1-bis.  Salvo  quanto   espressamente   stabilito   dal
          presente decreto legislativo, i prodotti di cui al comma  1
          sono soggetti  alle  norme  comunitarie  e  di  derivazione
          comunitaria applicabili agli alimenti ed in particolare  al
          regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e
          i  requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,
          istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza  alimentare
          e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 
              1-ter. Ai fini del  presente  decreto  legislativo,  si
          applicano le definizioni di cui all'allegato II. 
              2. Ai prodotti definiti all'allegato III  si  applicano
          le  disposizioni  previste  dal  presente  decreto  per   i
          medesimi prodotti dell'allegato I a cui si riferiscono. 
              3. Il presente decreto non si applica ai  succhi  e  ai
          nettari ottenuti da materie prime diverse dalla frutta.».